Descrizione
Si informa la cittadinanza che L'articolo 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» introduce la possibilità per gli elettori temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, di esercitare il diritto di voto nel luogo di domicilio, senza dover rientrare nel Comune di residenza, nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabiliti dalla legge.
La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Restano escluse le elezioni amministrative (c.d comunali) e regionali.
- Requisiti
Possono presentare domanda:
• gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);
• gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
• gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di tal una delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
• gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
- Termini e modalità di presentazione della domanda
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
1) Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2) entro il 31 dicembre di ciascun anno per le consultazioni dell’anno successivo.
2) Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3) entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre 45° giorno antecedente le consultazioni dell'anno in corso.
3) Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5) non oltre il 45° giorno antecedente le consultazioni dell'anno in corso.
La richiesta va presentata al Comune di temporaneo domicilio di persona o tramite strumenti telematici, indicando l'indirizzo del domicilio e, auspicabilmente, un indirizzo di posta elettronica. Il modello editabile è scaricabile dal sito istituzionale del Ministero dell’Interno al seguente link https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/domanda-di-iscrizione-nellelenco-degli-elettori-fuori-sede o di seguito.
I documenti da allegare obbligatoriamente sono:
- Copia di un documento di riconoscimento valido.
- Certificazione o documentazione che attesti la condizione di fuori sede (es. certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto di lavoro, attestazione della struttura sanitaria).
La condizione di elettore fuori sede può anche essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ferme restando le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
Si evidenzia, al riguardo, che l’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6).
- Come e dove si vota
Il Comune di temporaneo domicilio assegnerà l'elettore a una sezione elettorale ordinaria vicina al domicilio.
Entro il 10° giorno antecedente il voto, il Comune rilascerà all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo del seggio.
I fuori sede voteranno per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio. Per votare al seggio sarà necessario presentare:
-
Un documento di riconoscimento valido
-
L'attestazione di ammissione al voto ricevuta dal Comune
-
La propria tessera elettorale personale
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Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2026, 11:29